NELLE INCHIESTE DIOCESANE NELLE CAUSE DEI SANTI
[AAS 75(1983), pp. 396-403]
Nella
costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister del 25 gennaio 1983 è
stata stabilita la procedura per le inchieste che d'ora in poi devono essere svolte nelle
cause dei santi da parte dei vescovi; così pure è stato affidato a questa sacra
congregazione il compito di emanare speciali Norme a tale scopo. Perciò la medesima sacra
congregazione ha redatto le norme che seguono. Il sommo pontefice ha voluto che fossero
esaminate dall'assemblea plenaria dei padri preposti a detta congregazione tenuta nei
giorni 22 e 23 giungo 1981; e poi, dopo aver sentito anche il parere di tutti i padri
preposti ai dicasteri della Curia romana, le ha ratificate e ne ha ordinato la
pubblicazione.
1. a) L'attore promuove la causa
di canonizzazione; chiunque faccia parte del popolo di Dio o qualunque gruppo di fedeli
ammesso dall'autorità ecclesiastica può fungere da attore.
b)
L'attore tratta la causa tramite un postulatore legittimamente costituito.
2. a) Il postulatore viene costituito
dall'attore mediante un mandato di procura redatto a norma del diritto, con l'approvazione
del vescovo.
b) Mentre la causa viene trattata presso
la sacra congregazione, il postulatore, approvato dalla stessa congregazione, deve avere
dimora stabile a Roma.
3. a) Possono svolgere la mansione di
postulatore sacerdoti, membri di istituti di vita consacrata e laici; tutti devono essere
esperti in teologia, diritto canonico e storia, come pure conoscere la prassi della sacra
congregazione.
b) E' compito del postulatore anzitutto
svolgere le indagini sulla vita del servo di Dio di cui si tratta, per conoscere la sua
fama di santità e l'importanza ecclesiale della causa, e riferire al vescovo.
c) Al postulatore viene affidato anche
il compito di amministrare i beni offerti per la causa, secondo le norme date dalla sacra
congregazione.
4. Il postulatore ha il diritto di farsi
sostituire, per mezzo di un legittimo mandato e con il consenso degli attori, da altri che
vengono chiamati vice-postulatori.
5. a) Nell'istruire le cause di
canonizzazione, il vescovo competente è quello nel cui territorio il servo di Dio è
morto, a meno che particolari circostanze, riconosciute dalla sacra congregazione, non
consiglino diversamente.
b) Se si tratta di un asserito miracolo,
è competente il vescovo sul cui territorio il fatto è avvenuto.
6. a) Il vescovo può istruire la causa
direttamente o tramite un suo delegato, che sia sacerdote, veramente preparato in campo
teologico, canonico e anche storico se si tratta di cause antiche.
b) Anche il sacerdote che viene scelto
come promotore di giustizia deve possedere tali doti.
c) Tutti gli officiali che prendono
parte alla causa devono giurare di adempiere fedelmente il loro incarico, e sono tenuti al
segreto.
7. La causa può essere più recente o
antica; è detta più recente, se il martirio o le virtù del servo di Dio possono essere
provati attraverso le deposizioni orali di testimoni oculari; è detta antica quando le
prove relative al martirio o le virtù possono essere desunte soltanto da fonti scritte.
8. Chiunque intenda iniziare una causa
di canonizzazione, presenti al vescovo competente, tramite un postulatore, il libello di
domanda, nel quale si richiede l'istruzione della causa.
9. a) Nelle cause più recenti, il
libello di domanda non può essere presentato prima di cinque anni dalla morte del servo
di Dio.
b) Se viene presentato dopo 30 anni, il
vescovo non può procedere alle fasi successive se non si sia accertato, con un'attenta
indagine, che nel caso non c'è stata alcuna frode o inganno, da parte degli attori, nel
procrastinare l'introduzione della causa.
10. Il postulatore, assieme al libello
di domanda, deve presentare:
a)nelle cause sia più recenti sia
antiche, una biografia di un certo valore storico sul servo di Dio, se esiste, o, in
mancanza di questa, un'accurata relazione cronologica sulla vita e le attività del servo
di Dio, sulle sue virtù o martirio, sulla forma di santità e di prodigi, senza omettere
ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa stessa;(1)
b)tutti gli scritti pubblicati dal servo
di Dio in copia autentica;
c)solo nelle cause più recenti, un
elenco delle persone che possono contribuire a riconoscere la verità sulle virtù o il
martirio del servo di Dio, come pure sulla fama di santità o di prodigi, oppure
impugnarla.
11. a) Accettato il libello, il vescovo
consulti la conferenza episcopale, almeno regionale, sull'opportunità di introdurre la
causa.
b) Inoltre faccia conoscere
pubblicamente la petizione del postulatore della propria diocesi e, se lo riterrà
opportuno, anche nelle altre diocesi, con il consenso dei rispettivi vescovi, invitando
tutti i fedeli a dargli notizie utili riguardanti la causa, se ne hanno da fornire.
12. a) Se dalle informazioni ricevute
fosse emerso qualche ostacolo di una certa rilevanza contro la causa, il vescovo ne
informi il postulatore, affinché lo possa eliminare.
b) Se l'ostacolo non è stato rimosso e
il vescovo perciò riterrà che la causa non si può ammettere, avverta il postulatore,
esponendo le motivazioni della decisione.
13. Se il vescovo intende introdurre la
causa, chieda il voto di due censori teologi circa gli scritti editi del servo di Dio;
questi dicano se in tali scritti c'è qualcosa di contrario alla fede e ai buoni
costumi.(2)
14. a) Se i voti dei censori teologi sono favorevoli, il vescovo ordini che vengano raccolti tutti gli scritti del servo di Dio non ancora pubblicati, come pure tutti e singoli i documenti storici sia manoscritti sia stampati riguardanti in qualunque modo la causa. (3)
b) Nel fare tale ricerca, soprattutto
quando si tratta di cause antiche, si ricorra all'aiuto di esperti in storia e
archivistica.
c) Adempiuto l'incarico, gli esperti
presentino al vescovo, assieme agli scritti raccolti, una diligente e distinta relazione,
nella quale riferiscano e garantiscano d'aver adempiuto fedelmente il compito loro
affidato, uniscano un elenco degli scritti e dei documenti, esprimano un giudizio circa la
loro autenticità e il loro valore, come pure circa la personalità del servo di Dio,
quale si desume dagli stessi scritti e documenti.
15. a) Ricevuta la relazione, il vescovo
consegni al promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito
fino a quel momento, affinché possa predisporre gli interrogatori utili ad indagare e
mettere in luce la verità circa la vita, le virtù o il martirio, la fama di santità o
di martirio del servo di Dio.
b) Nelle cause antiche gli interrogatori
riguardino soltanto la fama di santità o di martirio ancora presente e, se è il caso, il
culto reso al servo di Dio in tempi più recenti.
c) Nel frattempo il vescovo invii alla
Congregazione per le cause dei santi una breve notizia sulla vita del servo di Dio e
sull'importanza della causa, per vedere se da parte della Santa Sede ci sia qualcosa in
contrario.
16. a) Quindi il vescovo o un suo
delegato esamini i testimoni presentati dal postulatore e gli altri che devono essere
interrogati d'ufficio, assistito da un notaio che trascrive le parole di chi depone, il
quale alla fine conferma la deposizione.
Ma se urge l'esame dei testimoni per non perdere le prove, essi devono essere interrogati anche prima di completare la ricerca dei documenti (4)
b) All'esame dei testimoni partecipi il
promotore di giustizia; qualora questi non fosse stato presente, gli atti vengano poi
sottoposti al suo esame, affinché egli possa fare le sue osservazioni e proporre quanto
gli parrà necessario e opportuno.
c) I testimoni siano esaminati anzitutto
sugli interrogatori stabiliti; poi il vescovo o il suo delegato non tralasci di porre ai
testimoni altre domande necessarie o utili, affinché quanto essi hanno detto sia chiarito
o le eventuali difficoltà emerse siano appianate o superate.
17. I testimoni devono essere testimoni
oculari; a questi, se occorre, possono essere aggiunti altri testimoni che hanno sentito
da coloro che hanno visto; ma tutti siano degni di fede.
18. Come testimoni siano presentati
anzitutto i consanguinei e parenti del servo di Dio e quanti altri abbiano vissuto con e
frequentato il servo di Dio.
19. A prova del martirio o
dell'esercizio delle virtù e della fama dei prodigi di un servo di Dio che sia
appartenuto a qualche istituto di vita consacrata, una parte notevole di testimoni
presentati devono essere estranei; a meno che ciò sia impossibile, a motivo della
particolare vita del servo di Dio.
20. Non siano ammessi a testimoniare:
a)il sacerdote, per quanto riguarda
tutto ciò di cui è venuto a conoscenza attraverso la confessione sacramentale;
b)i confessori abituali o i direttori
spirituali del servo di Dio, per quanto riguarda anche tutto ciò che il servo di Dio ha
loro manifestato nel foro di coscienza fuori della confessione sacramentale.
c)il postulatore nella causa, finché
svolge l'incarico.
21. a) Il vescovo o il delegato chiami
d'ufficio alcuni testimoni, che siano in grado di contribuire, se occorre, al
completamento dell'inchiesta, soprattutto se sono contrari alla causa stessa.
b) Devono essere chiamati come testimoni
d'ufficio gli esperti che hanno svolto le indagini sui documenti e redatto la relazione
sui medesimi; essi devono dichiarare sotto giuramento: 1)di avere svolto tutte le indagini
e di aver raccolto tutta la documentazione riguardante la causa; 2)di non aver alterato o
mutilato alcun documento o testo.
22. a) I medici curanti, quando si
tratta di guarigioni prodigiose, vanno prodotti come testimoni.
b) Qualora essi si rifiutassero di
presentarsi al vescovo o al delegato, questi provveda che redigano sotto giuramento, se
possibile, una relazione scritta da mettere agli atti sulla malattia e il suo decorso, o
almeno si cerchi di ottenere tramite interposta persona, un loro giudizio, da sottoporre
poi ad esame.
23. I testimoni nella loro
testimonianza, che dev'essere confermata con giuramento, devono indicare la fonte della
loro conoscenza di quanto asseriscono; diversamente la loro testimonianza è da ritenersi
nulla.
24. Se un testimone preferisce
consegnare al vescovo o al suo delegato, sia contestualmente alla deposizione sia al di
fuori di essa, qualche scritto da lui redatto in precedenza, tale scritto venga accettato,
purché il teste stesso provi con giuramento che ne è l'autore e che in esso sono esposte
cose vere; e tale scritto venga accluso agli atti della causa.
25. a) Qualunque sia il modo con cui i
testimoni hanno rilasciato le informazioni, il vescovo o il delegato abbia diligente cura
di autenticarle sempre con la sua firma e col proprio timbro.
b) I documenti e le testimonianze
scritte, sia raccolte dagli esperti sia rilasciate da altri, siano dichiarate autentiche
con l'apposizione del nome e del timbro di un notaio o di un pubblico ufficiale che ne
faccia fede.
26. a) Se le indagini sui documenti o
sui testimoni devono essere svolte in altra diocesi, il vescovo o il delegato mandi una
lettera al vescovo competente, il quale procederà secondo le norme qui stabilite.
b) Gli atti di tale inchiesta siano
conservati nell'archivio della curia, ma una copia redatta a norma dei nn. 29-30 sia
mandata al vescovo richiedente.
27. a) Il vescovo o il delegato si
interessi con somma diligenza e impegno affinché nel raccogliere le prove nulla sia
omesso, di quanto in qualunque modo ha attinenza con la causa, tenendo presente che il
felice esito della causa dipende in gran parte dalla sua buona istruzione.
b) Raccolte quindi tutte le prove, il
promotore di giustizia esamini tutti gli atti e documenti per potere, se gli parrà
necessario, richiedere ulteriori indagini.
c) Al postulatore dev'essere data anche
la facoltà di esaminare gli atti per potere, se lo ritiene opportuno, completare le prove
con nuovi testimoni o documenti.
28. a) Prima che l'inchiesta sia
conclusa il vescovo o il delegato ispezioni diligentemente la tomba del servo di Dio, la
camera nella quale abitò o morì e altri eventuali luoghi dove si possano mostrare segni
di culto in suo onore, e faccia una dichiarazione circa l'osservanza dei decreti di Urbano
VIII sulla non esistenza di culto (5)
b) Di tutto ciò che è stato fatto si
rediga una relazione da allegare agli atti.
29. a) Completati gli atti istruttori,
il vescovo o il delegato ordini che sia redatta una copia conforme, a meno che,
considerate le circostanze sicure, abbia già permesso di prepararla durante la fase
istruttoria.
b) La copia conforme sia trascritta
dagli atti originali e venga fatta in duplice esemplare.
30. a) Fatta la copia conforme, la si
confronti con l'originale, e il notaio firmi ciascuna pagina almeno con le sigle e vi
apponga il suo timbro.
b) L'originale chiuso in busta e
contrassegnato dai timbri sia custodito nell'archivio della curia.
31. a) La copia conforme dell'inchiesta
e i documenti allegati vengano trasmessi per via sicura alla sacra congregazione in
duplice esemplare debitamente chiusi e contrassegnati dai timbri, assieme ad una copia dei
libri del servo di Dio esaminati dai censori teologi e sottoposti al loro giudizio. (6)
b) Se è necessaria una traduzione degli
atti e dei documenti in una lingua ammessa presso la sacra congregazione, si producano due
copie della versione dichiarata autentica, e siano inviate a Roma assieme alla copia
conforme.
c) Il vescovo o il delegato mandi
inoltre al cardinale prefetto una dichiarazione sulla credibilità dei testimoni e la
legittimità degli atti.
32. L'inchiesta sui miracoli va istruita
separatamente dall'inchiesta sulle virtù o il martirio e si svolga secondo le norme che
seguono(7)
33. a) Il vescovo competente a norma del
n. 5 b, dopo aver ricevuto il libello del postulatore assieme ad una breve ma accurata
relazione dell'asserito miracolo e ai documenti ad esso relativi, chieda il giudizio di
uno o due esperti.
b) Se avrà poi deciso di istruire
l'inchiesta giuridica, esaminerà di persona o tramite un suo delegato tutti i testimoni,
secondo le norme stabilite sopra ai nn. 15a, 16-18 e 21-24.
34. a) Se si tratta di guarigione da una
malattia, il vescovo o il delegato chieda l'aiuto di un medico, il quale pone le domande
ai testimoni per chiarire meglio le cose secondo la necessità e le circostanze.
b) Se il guarito è ancora vivente,
alcuni esperti lo visitino, per costatare se la guarigione è duratura.
35. La copia conforme dell'inchiesta
assieme ai documenti allegati sia inviata alla sacra congregazione, secondo quanto
stabilito ai nn. 29-31.
36. Sono proibite nelle chiese le
celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui servi di Dio, la cui santità di vita
è tuttora soggetta a legittimo esame.
Ma anche fuori della chiesa ci si deve
astenere da quegli atti che potrebbero indurre i fedeli a ritenere a torto che
l'inchiesta, fatta dal vescovo sulla vita e sulle virtù o sul martirio del servo di Dio,
comporti automaticamente la certezza della futura canonizzazione del servo di Dio stesso.
Giovanni Paolo II, per divina
provvidenza papa, nell'udienza concessa il 7 febbraio 1983 al sottoscritto Cardinale
Prefetto della Congregazione, si è degnato di approvare e ratificare le presenti norme,
ordinandone la pubblicazione e l'entrata in vigore da oggi stesso. Esse dovranno
debitamente e devotamente essere osservate da tutti i vescovi che istruiscono le cause di
canonizzazione e da quanti altri direttamente interessati, nonostante qualsiasi
disposizione in contrario, anche degna di speciale menzione.
Roma, dalla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, 7 febbraio 1983.